ATTO COSTITUTIVO E STATUTO SOCIALE (Approvato il 08/10/2013)
L’8 ottobre 2013 viene costituita l’associazione culturale denominata: “effeunopuntouno” siglabile anche “f1.1”.
L’associazione ha sede provvisoriamente a Moie di Maiolati Spontini, in Via Bologna, 3.
È retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 9/2004 e delle norme generali dell’ordinamento giuridico italiano.
I contenuti e la struttura del Gruppo sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita del Gruppo stesso.
La durata del Gruppo è illimitata.
Art. 2) FINALITÀ
L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopi di lucro.
Essa persegue le seguenti finalità:
Promozione e diffusione della cultura in generale con particolare attenzione alla cultura delle arti visive;
Svolgere un’attività didattica della video-fotografia aperta a tutti, mediante l’organizzazione di corsi, seminari, workshop, mostre, serate, concorsi, ecc.;
Presenza e collaborazione a manifestazioni promosse dalla stessa o da Enti Pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa allo scopo di realizzare un archivio storico video-fotografico della vita della comunità della Vallesina;
Organizzare e realizzare, anche per conto di terzi: manifestazioni, mostre, rassegne e concorsi video-fotografici nazionali e internazionali;
Incentivare scambi culturali, gemellaggi video-fotografici con gruppi italiani e stranieri;
Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, di volontariato, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini. Aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi similari;
Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque si renda utile e necessaria la presenza dell’Associazione.
Art. 3) I SOCI
Sono soci del gruppo coloro che, sottoscritto il modulo di domanda di associazione, dichiarano di aver preso visione del presente Statuto già pubblicato sul sito dell’Associazione www.effeunopuntouno.it
I soci si dividono in fondatori, ordinari, juniores, sostenitori e onorari. L’appartenenza all’una o all’altra categoria di soci non pregiudica l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità di partecipazione alla vita associativa.
Soci Fondatori sono tutti coloro che, al momento della scrittura della presente, sono presenti ed hanno contribuito alla nascita dell’associazione, ovvero: Andrea Gasparini, Andrea Scaloni, Catia Amadio, Cristiano Quagliani, Elisa Santini, Elisabetta Pierangeli, Euro Piccioni, Gabriele Masè, Gianni Mazzoni, Giuliano Belardinelli, Luciana Bartolini, Luigi Palpacelli, Marianna Mililli, Moreno Cecchetti, Pamela Sopranzetti, Riccardo Latini, Roberto Sabbatini, Rossano Cerioni, Rossano Stronati, Vito Palumbo;
Soci Ordinari sono tutti coloro che, dietro inoltro di domanda d’ammissione, si sono iscritti all’associazione;
Soci Juniores sono i fotoamatori di età inferiore ai venticinque anni e godono dell’incentivo di una minor quota associativa;
Soci Sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche che, con liberalità, contribuiscano, previa accettazione del Consiglio, al sostegno economico delle iniziative del effeunopuntouno,
Soci Onorari sono coloro i quali, in riconoscimento dei loro meriti, su proposta del Consiglio Direttivo, vengono proclamati tali dall’Assemblea.
La qualifica di Socio si perde: per dimissione a mezzo comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia da tale data; per morosità nel pagamento della quota associativa; per esclusione in caso di gravi inadempienze, su decisone dal Consiglio Direttivo. Il Socio che ritenesse ingiusta tale sanzione – comminata dal Consiglio Direttivo – ha facoltà di appellarsi per iscritto.
Art. 4) DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
a) I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee generali, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato con il consiglio direttivo e di recedere dall’appartenenza al gruppo.
b) I soci hanno il diritto di usufruire dell’attrezzatura di proprietà del gruppo;
c) I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di essere in regola con il pagamento delle quote associative e di prestare il loro lavoro preventivamente concordato con il consiglio direttivo;
Art. 5) QUOTA ASSOCIATIVA
a) La quota associativa a carico dei soci è stabilita dall’assemblea generale dei soci. Essa è annuale, non è frazionabile, né ripetibile e in caso di recesso o di perdita di qualità di socio non è rimborsabile ed ha valore per l’anno solare in corso.
b) I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare all’assemblea generale dei soci. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
c) La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile né rimborsabile ed è intrasmissibile a terzi.
d) Dal 1° novembre inizia il tesseramento per l’anno successivo che deve essere effettuato entro il mese di febbraio. I nuovi soci possono effettuare l’iscrizione in qualsiasi periodo dell’anno.
e) La partecipazione ai corsi dei non soci prevede l’iscrizione all’Associazione.
f) L’iscrizione all’Associazione ha validità per l’anno solare in corso.
g) Il mancato pagamento della quota entro quando specificato al punto e) porranno il socio in stato “moroso” e per tanto si applicherà quanto previsto al punto b) del presente.
Art. 6) ORGANI SOCIALI.
Sono organi del effeunopuntouno:
1) L’Assemblea dei Soci;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Presidente;
4) Il Vice Presidente;
5) Il Segretario;
6) Il Tesoriere;
7) Il Revisore dei conti;
8) I componenti il Collegio dei Probiviri.
Art. 7) L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
a) L’Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci aderenti al Gruppo di età non inferiore agli anni diciotto.
b) L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio, in sede appositamente prescelta, entro il mese di marzo di ogni anno o comunque tutte le volte che si debba procedere al rinnovo totale delle cariche sociali, con avviso spedito per mezzo di posta elettronica e pubblicato sul sito del effeunopuntouno entro e non oltre 30 giorni prima dell’assemblea.
c) La convocazione dell’assemblea generale dei soci può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo dei soci iscritti, in tal caso il consiglio direttivo deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
d) In prima convocazione l’assemblea generale dei soci è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci iscritti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro presente in forma scritta. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
e) Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
f) L’assemblea generale dei soci ha i seguenti compiti:
stabilire il numero di membri del Consiglio Direttivo da eleggere sulla base del numero di iscritti;
eleggere i membri del consiglio direttivo a scrutinio segreto; in caso di parità di parità di voti tra due o più candidati risulta eletto il socio iscritto continuativamente da più tempo
eleggere il collegio dei revisori dei conti a scrutinio segreto;
eleggere il Collegio dei Probiviri a scrutinio segreto;
approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
approvare il bilancio consuntivo mediante votazione palese;
approvare o respingere proposte di modifica allo statuto di cui all’art. 18, mediante votazione palese;
stabilire l’ammontare delle quote di associazione;
deliberare lo scioglimento o la cessazione dell’associazione.
Art. 8) L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio con le modalità dell’Assemblea Ordinaria, per deliberare su modifiche allo Statuto, o quando lo ritenga necessario, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata da parte di almeno un quarto degli aventi diritto al voto; in questo ultimo caso la convocazione deve avvenire entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati più della metà degli aventi diritto al voto.
L’Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.
Art. 9) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto a scrutinio segreto dall’assemblea generale dei soci ed è composto da un numero variabile di membri stabilito tra 5 e 11 a secondo del numero di iscritti all’Associazione. Il Consiglio Direttivo può deliberare se vi è la presenza della metà più uno dei consiglieri eletti. Nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero pari di membri, il voto del Presidente vale doppio. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a bimestre e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci. I Consiglieri non hanno facoltà di delega.
Entro trenta giorni dalle avvenute elezioni il Presidente eletto deve convocare in riunione il Consiglio. In detta riunione, su proposta del Presidente, il Consiglio nomina il Vicepresidente.
Il Consiglio destituisce dal suo incarico il Consigliere che per tre volte, senza giustificato motivo o per ricusa, risulti assente alle riunioni. In caso di decadenza di uno o più Consiglieri, questi vengono sostituiti dai primi esclusi.
Se viene a mancare la maggioranza del Consiglio, i Consiglieri rimasti in carica convocano l’Assemblea nel termine di novanta giorni perché vengano eletti i membri mancanti; le candidature dovranno pervenire sessanta giorni prima della data assembleare ed essere comunicate ai soci a mezzo pubblicazione sull’Organo Ufficiale. Il Consiglio ha il compito di: nominare, su proposta del Presidente, il Vicepresidente; definire i programmi del effeunopuntouno; redigere i progetti di Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; stabilire le quote associative e proporre eventuali conguagli; emanare i regolamenti per la pratica attuazione delle finalità statutarie; ratificare l’iscrizione di nuovi soci.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
1) eleggere il Presidente;
2) nominare il Segretario;
3) nominare il Tesoriere;
4) indire nuove elezioni per il rinnovo delle cariche entro il mese di marzo alla scadenza del mandato;
5) gestire l’ordinaria amministrazione e mantenere il funzionamento della sede fino alle elezioni per il rinnovo delle cariche;
6) proporre all’assemblea elettiva il numero di consiglieri da eleggere
7) sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale dei soci i bilanci annuali;
8) promuovere e determinare l’attività del gruppo;
9) accogliere e verificare le proposte di attività dei soci;
10) rappresentare pubblicamente i soci;
11) assegnare tessere di associazione ad honorem;
12) incaricare i soci sullo svolgimento dei lavori inerenti l’attività sociale;
13) conservare le chiavi della sede sociale;
14) conservare e salvaguardare l’attrezzatura e i beni del gruppo.
Art. 10) IL PRESIDENTE
Il Presidente del “effeunopuntouno” dura in carica tre anni; ha la rappresentanza ufficiale e legale dell’Associazione.
a) Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nell’ambito dei membri eletti nel consiglio direttivo stesso;
b) Il Presidente rappresenta legalmente il gruppo nei confronti di terzi ed in giudizio;
c) Egli ha il potere di firma sociale che può delegare ad altri due consiglieri con firme abbinate;
d) In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione successiva;
e) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
f) Il Presidente coordina lo svolgimento dell’Assemblea generale dei Soci.
Art. 11) IL VICE PRESIDENTE
Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio tra i propri membri, su proposta del Presidente.
Il Vicepresidente, in caso di impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni e le responsabilità giuridiche.
Art. 12) IL SEGRETARIO
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento del libro soci;
provvedere al disbrigo della corrispondenza;
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle assemblee del consiglio direttivo e delle assemblee generali dei soci.
Art. 13) IL TESORIERE
a) Il tesoriere predispone lo schema di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di novembre ed il bilancio consuntivo entro il 31 gennaio, che sottopone all’approvazione dell’assemblea generale dei soci;
b) Provvede alla tenuta dei registri di contabilità del gruppo nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
c) Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle delibere del consiglio direttivo.
Art.14) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
Il Revisore è costituito da un Componente effettivo e da un Supplente eletti dall’Assemblea.
Il Revisore esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi oppure su segnalazione anche di almeno un decimo degli Associati che ne facciano motivata richiesta per iscritto.
Il Revisore riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta da allegare al bilancio consuntivo.
Art.15) I COMPONENTI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Componenti effettivi e da due Supplenti eletti dall’Assemblea.
Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli Associati, tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, tra i Membri degli Organi e tra gli Organi stessi.
Esso giudica ex aequo et bono senza formalità di procedure; il lodo emesso è inappellabile.
Art. 16) RIMBORSI SPESE – COMPENSI
A tutte le cariche effeunopuntouno, ai componenti degli Organi Collegiali, ed ai collaboratori volontari tutti non competono compensi di alcun genere, ma solo rimborsi spese nella misura stabilita dal Consiglio, e comunque in misura non superiore all’effettivo esborso sostenuto dal socio o collaboratore.
Art. 17) BILANCIO
a) Ogni anno devono essere redatti, a cura del cassiere, ed approvati dal consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale dei soci che deciderà a maggioranza semplice di voti;
b) Dal bilancio consuntivo devono risultare beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
c) Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
Art. 18) RISORSE ECONOMICHE
Il gruppo trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
quote associative;
contributi provati;
contributi di enti ed istituzioni pubbliche;
entrate derivanti da attività inerenti lo svolgimento delle finalità del gruppo.
Art. 19) MODIFICHE ALLO STATUTO
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti al Gruppo.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività del Gruppo stesso.
Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a norma dell’art. 21 C.C.
Art. 20) SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’attività del effeunopuntouno è illimitata nel tempo salvo proroga od anticipato scioglimento.
Lo scioglimento o la cessazione del Gruppo sono deliberati dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, a norma dell’art. 21 C.C.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci.
Art. 21) ISCRIZIONE
L’iscrizione al effeunopuntouno implica l’accettazione integrale del presente Statuto.
Il Consiglio è demandato ad emanare appositi Regolamenti di attuazione dello Statuto.
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle normative di legge vigenti, riguardanti le Associazioni senza scopo di lucro e gli enti non commerciali.
Art. 22) DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge Regionale 28 aprile 2004, n. 9, al D.Lgs. n. 460 del 1997 e alle loro eventuali successive variazioni.